Risposta all’articolo: Testimoni di Geova e la questione del sangue

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Egregio Direttore,
vorrei commentare l’articolo apparso sul vostro sito web: I Testimoni di Geova e la questione del sangue. La voce del dissenso.

In merito all’associazione AJWRB (Associated Jehovah’s Witnesses for Reform on Blood), si scrive nell’articolo che trattasi di “gruppi di Testimoni di Geova che non condividono alcuni aspetti dell’ideologia geovista in tema di emoterapia”.

L’associazione in questione non è composta daTestimoni di Geova, ma da ex Testimoni di Geova,come si può constatare dalle scritte “ex JW” vicino ai nomi degli aderenti responsabili. Questo indica che le informazioni non sono ufficiali, ma redatte da un gruppo di persone i cui fini sono molto discutibili.

Inoltre la questione della trasfusione, potremmo vederla da altre angolazioni. Per esempio quante persone arrivano al decesso a causa di trasfusioni con sangue infetto?

Cito per esempio il casi di Duilio Poggiolini, indagato anche dalla Procura di Trento per il reato di epidemia colposa, in seguito ad una serie di infezioni da HIV e Epatite C avvenute nei primi anni novanta tramite la trasfusione di sacche di plasma che non erano state adeguatamente controllate, è dal 2008 ancora in corso per il decesso di centinaia di pazienti. Questo indica che la procedura medica della trasfusione, tralasciando l’aspetto etico-religioso, non è un trattamento sanitario che dà assolute garanzie di guarigione, ma piuttosto è una pratica medica ad alto rischio e molto costosa alla sanità pubblica.

Inoltre in materia giuridica, in Italia, qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo consenso
del paziente; è quindi il consenso informato che costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale
l’attività stessa costituisce reato.

Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l’autonomia dell’individuo nell’ambito delle decisioni
mediche. Il malato può decidere se vuole essere curato per una malattia e ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni
disponibili sulla propria salute, chiedendo al medico ciò che non è chiaro; inoltre deve avere la possibilità di scegliere, in modo
informato, se sottoporsi ad una determinata terapia o esame diagnostico.L’art. 32 della Costituzione italiana sancisce che nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13). Principi simili sono validi anche in altre nazioni.L’ordinamento giuridico italiano con la legge del 28 marzo 2001, n. 145 [1] ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 [2].La convenzione di Oviedo dedica alla definizione del Consenso il Capitolo II (articoli da 5 a 9) in cui stabilisce come regola generale che: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.” (art. 5)
La Convenzione di Oviedo stabilisce inoltre la necessità del consenso di un “rappresentante” del paziente nel caso in cui questo sia un minore o sia impedito ad esprimersi. Infine la Convenzione stabilisce che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.”
Cassazione Sez.3 – 25 luglio 1967
“…il chirurgo che, in assenza di urgenza e necessità terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento o di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, essendo irrilevante la finalità pur sempre curativa della sua condotta…”
Inoltre esistono valide e consolidate metodiche alternative alla emotrasfusione, che qualsiasi non testimone di Geova può usufruire nelle strutture ospedaliere italiane ed estere.
- Il sangue “autologo” (del paziente stesso)
- la somministrazione di ferro endovena o per bocca,
- di eritropoietina umana ricombinante
- liquidi con proprietà particolari, come i destrani, l’Emagel e il Ringer lattato. Un succedaneo più recente è l’amido idrossietilico
(Hetastarch o HES), che “può essere sicuramente raccomandato per quei pazienti [ustionati] che rifiutano il sangue e i suoi derivati”. (Journal of Burn Care & Rehabilitation, gennaio/febbraio 1989) Questi prodotti presentano sicuramente dei vantaggi. “Le soluzioni cristalloidi [come la normale soluzione salina e il Ringer lattato], il Dextran e l’HES sono relativamente atossici e poco costosi, prontamente disponibili, possono essere conservati a temperatura ambiente, non richiedono prove di compatibilità e sono esenti dal rischio delle malattie trasmissibili con le trasfusioni di sangue”. —
Blood Transfusion Therapy— A Physician’s Handbook, 1989, p. 36.
- Ipotermia: abbassando la temperatura corporea del paziente se ne riduce il fabbisogno di ossigeno durante l’intervento.
- Anestesia ipotensiva.
- Terapie che favoriscono la coagulazione.
- Desmopressina (DDAVP) per ridurre il tempo di emorragia.
- Bisturi al laser.

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One Response to Risposta all’articolo: Testimoni di Geova e la questione del sangue

  1. Caro fratello Massimiliano,

    in certe situazioni del sangue non si può fare a meno e NESSUNO deve intromettersi:

    http://www.youtube.com/watch?v=Qf1iwRNBkMw

    Cosa doveva fare questo caro fratello? Far perdere il braccio a suo figlio di 10 anni?

    avatar

    Ulderico
    09/2010 at 20:42

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