Mi hanno tamponato ed erano senza assicurazione: La Soluzione!

Nel caso in cui l’automezzo non assicurato provochi un incidente, oppure non venga identificato, è possibile essere risarciti grazie al Fondo garanzia vittime della strada. Una preziosa guida per conoscere massimali, tipologie di sinistro coperte e procedure per liquidazione dei danni Supera i 4 milioni il numero delle auto che circolano in Italia senza un’adeguata copertura assicurativa.

“Il fenomeno si riflette su tutti gli assicurati – spiegano i responsabili dell’Ania – costretti a pagare un sovrapprezzo destinato al Fondo di Garanzia per risarcire gli incidenti causati dai non assicurati”. La legge stabilisce che ogni veicolo che circola sulle strade italiane deve avere regolare assicurazione Rc auto perché, nel caso in cui l’automezzo non assicurato provochi un incidente, oppure l’automezzo non venga identificato, chi subisce il danno deve ottenere un giusto risarcimento.

Nei casi fuori legge la copertura risarcitoria è assicurata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, una struttura operativa dal 12 giugno 1971 ed amministrata dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Massimali di legge

La legge prevede che si possa attingere al Fondo in casi specifici.

L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. Entrando nel merito:

  • dall’11 giugno 2012 parliamo di € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro;
  • a far data dall’11 dicembre 2009, le cifre previste sono € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro) Nel caso si intenda consultare i massimali, la Consap mette a disposizione una tabella dettagliata.

Le tipologie di sinistro coperte dal Fondo

Sono quattro le tipologie di massima coperte dal Fondo di Garanzia, come sottolinea la stessa Consap. Possono ottenere regolare risarcimento: – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Questa terza ipotesi prevede tre procedure distinte, di cui solo la terza risulta attiva al momento.

E quindi:

  1. Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente
  2. Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
  3. Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente.
    • Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. In realtà il Fondo provvede al risarcimento anche in altre due ipotesi, ovvero nel caso di:
    • sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo
    • sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Imprese designate alla liquidazione dei danni Ad occuparsi della liquidazione dei danni, ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005, saranno le Imprese Designate dall’Ivass.

Come chiedere il risarcimento Chiedere il risarcimento è semplice. E’ sufficiente scaricare dal sito Consap e compilare la domanda di risarcimento, relativa alla tipologia di sinistro.

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