Green Hill: condanna per il reato di maltrattamento e di uccisione di animali

Green Hill: condanna per il reato di maltrattamento e di uccisione di animaliOggi 23 gennaio l’allevamento Green Hill è stato condannato dal Tribunale di Brescia:

– Renzo Graziosi, veterinario dell’allevamento e Ghislane Rondot, co-gestore di “Green Hill 2001” entrambi condannati a 1 anno e 6 mesi
– Roberto Bravi, direttore dell’allevamento condannato a un anno più risarcimento delle spese
– Sospensione dalle attività per due anni, per i condannati, e confisca dei cani
– Assolto Bernard Gotti, co-gestore di “Green Hill 2001”

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 60 giorni.

1)    è stato condannato dal Tribunale di Brescia per il reato di maltrattamento e di uccisione di animali (articoli 544bis e 544ter del Codice penale): una sentenza memorabile, destinata a fare giurisprudenza, capace di fare emergere l’amara realtà delle sofferenze inflitte ai cani allevati a fini sperimentali dalla succursale della multinazionale Marshall.

2)    Sconfitto con il sequestro probatorio di tutti i beagle (luglio 2012), ora confiscati dal Giudice. Una vicenda senza precedenti in Italia e nel mondo per numero di animali “da esperimento”, circa 3000 definitivamente salvi, e per i suoi risvolti giudiziari: la legalità e il rispetto del benessere animale sono principi vincolanti, per legge, anche in settori come la sperimentazione.

3)    Per legge, inoltre, Green Hill non potrà comunque riaprire perché il Decreto Legislativo 26/2014, approvato alcuni mesi fa, vieta l’allevamento di cani, gatti e primati destinati ad esperimenti, a seguito di un’altra battaglia della LAV (www.lav.it) .

Si è concluso così il processo di primo grado presso il Tribunale di Brescia, a carico di Bernard Gotti e Ghislane Rondot, co-gestori di “Green Hill 2001”, Roberto Bravi e Renzo Graziosi, rispettivamente direttore e veterinario dell’allevamento, accusati di maltrattamento e di uccisione di animali (art.544bis e 544 ter del codice penale): Renzo Graziosi, veterinario dell’allevamento e Ghislane Rondot, co-gestore di “Green Hill 2001” entrambi condannati a 1 anno e 6 mesi, Roberto Bravi, direttore dell’allevamento condannato a un anno più risarcimento delle spese. Sospensione dalle attività per due anni, per i condannati, e confisca dei cani. Assolto Bernard Gotti, co-gestore di “Green Hill 2001”.

Le condanne non sarebbero state possibili senza la Legge 189 del 2004, fortemente voluta e da noi sostenuta, ma è anche simbolicamente la vittoria di Davide contro Golia, l’affermazione delle ragioni antivivisezioniste in contrapposizione agli interessi di una potente multinazionale come la Marshall.

Il Pubblico Ministero Ambrogio Cassiani, nella sua requisitoria aveva chiesto per i capi d’imputazione del processo, 3 anni e 6 mesi per il veterinario Graziosi, 3 anni per Rondot e 2 anni per Bravi e Gotti. Inoltre aveva contestato a cinque dipendenti di Green Hill il reato di falsa testimonianza.

Sulla base di quanto emerso dalle prove e dai verbali del processo, inoltre, la LAV annuncia che chiederà l’imputazione dei veterinari dell’Asl di Lonato, dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia e dei funzionari della Regione Lombardia e del Ministero della Salute, che in tutti gli anni passati avevano scritto che tutto era regolare nell’allevamento.

“La sentenza di condanna di Green Hill è un riconoscimento a tutte e tutti coloro che in tanti anni hanno partecipato a manifestazioni a Montichiari e in tante altre parti d’Italia e del mondo, hanno digiunato, firmato petizioni, realizzato inchieste giornalistiche, presentato denunce, scavalcato barriere fisiche e ideologiche che difendevano l’indifendibile – ha detto Gianluca Felicetti, presidente LAV –  sapendo bene che “Oltre il filo spinato di Green Hill”, la vivisezione esiste ancora e uccide quasi 3000 animali al giorno, tutti i giorni, solo nel nostro Paese, e non da alcuna risposta positiva alla nostra salute: per questo la nostra battaglia è continua”.
Numerose le prove portate in aula dal Pubblico Ministero, a dimostrazione dell’esistenza di un “sistema Green Hill”, ovvero la pratica aziendale di uccidere i cani affetti da patologie per contenere i costi e perché non erano più idonei allo scopo: ad esempio cuccioli uccisi perché affetti da dermatite, un problema risolvibile con adeguate cure e alimentazione idonea, ma che ne pregiudicava l’utilizzo come cavie. Elevata la mortalità dei beagle: tra il 2008 e il 2012 sono stati contati ben 6023 decessi, un numero esorbitante, a fronte dei 98 decessi registrati nel periodo successivo al sequestro, di cui circa una cinquantina quando i cani erano ancora nell’allevamento in attesa di essere autorizzati al trasferimento. Costava per loro di meno farli riprodurre in continuazione e sostituire così i “difettosi”.
Nel corso del processo la difesa ha dapprima artatamente alluso al fatto che è stato registrato, non si sa da chi, un maggior tasso di mortalità dei cani consegnati alle associazioni animaliste, rispetto alla normalità della gestione di Green Hill: una dichiarazione falsa, una diffamazione e una provocazione, contro la quale abbiamo proceduto legalmente, vincendo.

I PRINCIPALI ELEMENTI DI PROVA CONTRO GREEN HILL

•    l’esorbitante numero di decessi di cani, che avveniva per mancanza di cure idonee: 6023 beagle morti tra il 2008 e il 2012. Secondo il veterinario Moriconi, consulente del PM, almeno 40 cani, stando alla documentazione esaminata, sono stati uccisi senza reale necessità
•    Un unico veterinario doveva occuparsi di quasi 3000 cani, e dalle h18 alle 7 del mattino gli animali erano letteralmente abbandonati a loro stessi anche se malati. I beagle non venivano adeguatamente curati (es. emblematico il caso citato dal PM di un cucciolo affetto da diarrea emorragica, curato con una pomata per gli occhi!)
•    Beagle soppressi con inalazioni di isoflurane o iniezioni di Tanax somministrati senza pre-anestesia, causa di indicibili sofferenze
•    Il comportamento dei veterinari ASL che andavano a controllare la struttura era evidentemente doloso. La prassi di preavvisare le ispezioni della ASL a Green Hill era sedimentata e le ispezioni erano fatte in modo sommario. Il PM ha definito “superficiali” i controlli dell’istituto Zooprofilattico di Brescia. Mai nessuno è andato a verificare come e perché morivano i cani lì dentro
•    Incompletezza di verbali e registri di Green Hill:  ad es. il registro di carico/scarico dei cani non era conforme, dunque impossibile sapere con esattezza quanti beagle erano presenti
•    L’uso di segatura scadente per le lettiere, causa di diversi decessi di circa 104 cuccioli, nonostante i dipendenti abbiano sempre negato; nello stesso manuale di Green Hill era previsto come intervenire in tali casi, con procedure molto dolorose
•    La foto agghiacciante di un dipendente di Green Hill, con un beagle morto e il cervello di fuori, che sorridente alza il dito medio
•    Lo sfruttamento delle fattrici (la teste Giachini, veterinaria Asl, ha ammesso che Green Hill utilizzava anche fattrici di 8 anni di età)
•    L’intenzione da parte di Green Hill di approfittare dell’introduzione nella struttura di alcuni manifestanti durante le proteste del 28 aprile 2012 per “sopprimere un numero maggiore di beagle con rogna demodettica”
•    La mancanza di aree di sgambamento per i cani
•    La promiscuità degli animali e il frequente contatto con le feci
•    La pratica di ammansire i cani appendendoli ad un’imbracatura per fargli perdere ogni cognizione sensoriale.

•    Il fattore ambientale:

1)    l’interno dei capannoni non era biologicamente puro (requisito per animali destinati ad esperimenti), tanto che l’impianto d’areazione aspirava aria dall’esterno
2)    il caldo e l’umidità (accentuata fino al 65% nel capannone n.3 dall’acqua che veniva gettata sul tetto) erano un fattore di stress per gli animali e concausa di problemi sanitari (es. rogna, diarrea)

•    Il rappresentante legale di Green Hill Ghislane Rondot, secondo i messaggi di posta elettronica acquisiti dal PM, cercò di chiedere all’FBI di spiare gli animalisti impegnati nelle proteste contro l’allevamento di beagle perché la società temeva che fra gli addetti si potesse infiltrare una “talpa” incaricata di passare informazioni e immagini compromettenti dall’interno dell’allevamento alle associazioni e alle Istituzioni che chiedevano a gran voce la chiusura della struttura.
“A Green Hill essere uccisi era un lusso perché i cani venivano semplicemente lasciati morire: non vi era nessun interesse a curare i cani malati. Le terapie erano costose e comunque avrebbero potuto alterare i parametri delle sperimentazioni. I beagle erano quindi semplicemente  lasciati morire (basti pensare che dalle h 18 alla mattina successiva nessun presidio sanitario era garantito) o sacrificati”, ha affermato l’Avvocato Campanaro, difensore della LAV, durante la sua arringa con la quale ha sostenuto le richieste di pena del Pubblico Ministero, la confisca dei beagle salvati e, per gli imputati, la sospensione delle attività di allevamento.
“Non è vero che in materia di vivisezione tutto è lecito – ha precisato l’Avv. Campanaro – Va rispettata l’etologia animale indipendentemente dalla sua destinazione finale, questo vale per un animale d’affezione quanto per quelli purtroppo allevati e poi macellati o ancora destinati ai laboratori. I beagle sono stati i protagonisti di un processo innovativo, che ha puntato l’attenzione sul rispetto del principio di legalità anche nella vivisezione. La norma comunitaria e nazionale e la giurisprudenza hanno ampiamente chiarito che tutti gli animali sono essere senzienti e vanno curati e accuditi rispettandone l’etologia, al di là del loro possibile ‘utilizzo’ commerciale”.
“Il decreto legislativo 116/92 che disciplina la protezione degli animali “da laboratorio”, al contrario di quanto hanno sostenuto i legali di Green Hill, è assolutamente vincolante per chi alleva, fornisce o utilizza animali a fini sperimentali – ha argomentato il PM Cassiani durante la sua requisitoria – e impone di assicurare il benessere e di organizzare l’assistenza degli animali (articolo 5) assicurando “libertà di movimento”, “alimentazione” e “cure adeguate”, soddisfacendo “i bisogni fisiologici e comportamentali degli animali”, con controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati. Se parliamo di maltrattamenti a Green Hill non ci riferiamo a cani presi a calci o incatenati al sole ma a una lesione sistematica dei pattern comportamentali. Anche la Cassazione chiarisce che il reato va interpretato in relazione al mancato rispetto dell’etologia dell’animale”.
La LAV, custode giudiziario (insieme a Legambiente) dei circa 3000 beagle posti sotto sequestro dal 18 luglio 2012, poi affidati a famiglie adottive sarà risarcita come parte civile, insieme a Enpa, Lega Nazionale Difesa del Cane e Leal. Tale risarcimento, al netto delle spese legali, sarà devoluto per costituire un Fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale.
Una dura sconfitta per Green Hill e per gli avvocati della difesa, Luigi Frattini ed Enzo Bosio, che avevano invece chiesto l’assoluzione “perché  il fatto non sussiste e non vi è stata condotta dolosa”. Secondo i legali: “non ci sono state violazioni e qualora non fossero state rispettate alcune norme, scatterebbe solo una sanzione amministrativa.”

Fonte: http://www.lav.it

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