Imposta/canone Rai. Agenzia Entrate: come chiedere il rimborso

Arrivano le istruzioni per richiedere il rimborso del canone tv pagato con l’addebito in bolletta, ma non dovuto. I contribuenti possono inviare da subito l’istanza con raccomandata allo Sportello Abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate o, in modalità telematica, dal 15 settembre, tenuto conto dei tempi necessari per lo sviluppo dell’applicazione web dedicata. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi – spiega una nota – viene approvato il modello con le relative istruzioni per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla tv per uso privato indebitamente pagato attraverso l’addebito sulle fatture di energia elettrica. Il modello è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it.
Il cittadino può chiedere il rimborso del canone tv, nel caso in cui egli stesso o un altro componente della sua famiglia sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.
Si ricorda chi puo’ presentare domanda:
– sono esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro;
– il contribuente che ha pagato il canone tramite addebito in bolletta e lui stesso o un altro componente della famiglia lo ha versato anche con modalità diverse;
– quando il contribuente ha pagato il canone in bolletta e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per chiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone attraverso la sua fornitura elettrica;
– un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
COME SI PRESENTA L’ISTANZA
La richiesta di rimborso può essere inviata, insieme a una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, gli eredi o gli intermediari abilitati delegati dal contribuente potranno presentare l’istanza anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile dal 15 settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sono considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento di oggi, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso.
L’ACCREDITO DEI RIMBORSI
I rimborsi vengono effettuati dalle imprese elettriche con accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni (quindi vale la data sulla cartolina di ritorno della raccomandata A/R), trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

fonte aduc

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