Cassazione: legittimo e storicamente corretto definire Forza Nuova neonazista

Ha esercitato il diritto di critica storica-politica un signore triestino che opponendosi ad una manifestazione organizzata da Forza Nuova nel novembre del 2000 a Trieste aveva scritto delle lettere di protesta, pubblicate dal quotidiano ‘Il Piccolo’, definendo appunto i militanti di FN ‘nazifascisti’ e ‘neonazisti’. Lo stabilisce la Corte di Cassazione che ha respinto la querela avanzata dal segretario di FN, Roberto Fiore, che aveva denunciato il signor Gabriele C. ritenendo le sue espressioni lesive dell’identita’ politica della sua associazione.
Secondo Fiore, infatti, l’espressione ‘neonazista’ e ‘nazifascista’, ‘lungi dal costruire una qualifica ideologica’ esprimevano in realta’ una ‘squalifica morale e politica di coloro nei confronti dei quali erano state lanciate per l’evidente connessione tra il movimento nazista e la spietata politica di persecuzione razziale’. Il segretario, invece, chiedeva che ‘fosse rispettata la verita’ storica secondo cui una cosa fu il fascismo altro il nazismo ed il nazifascismo era stato un’alleanza militare’.
La Corte d’appello di Trieste aveva condannato il signor Gabriele per diffamazione accogliendo le richieste di Forza Nuova.
I giudici della V Sezione penale della Cassazione, pero’, hanno annullato la sentenza d’appello perche’ il fatto non costituisce reato. Secondo i supremi giudici, infatti, e’ storicamente incontestabile ‘l’ identificazione fascismo-nazismo nel quadro delle scelte di razzismo’. Per questo l’esame dei ‘dati elaborati dalla storiografia – scrivono i giudici nella sentenza – rende evidente l’impossibilita’ di riconoscere fondamento alla pretesa del querelante di rivendicare la qualita’ di fascista depurata dalla qualita’ di razzista e incontaminata dall’accostamento al nazismo’.
Sottolineano inoltre i giudici che e’ ‘indubbio l’ individuazione di un atteggiamento nuovo negli aderenti all’ associazione che, attraverso il segretario Fiore, si ritengono diffamati da quelle parole’ ma sottolineano anche i giudici ‘non risulta dagli atti la sussistenza di ufficiali dichiarazioni e di impegnativi propositi programmatici dimostrativi dell’odierna differenza e dell’odierno ripudio degli aderenti all’ideologia dell’associazione, nei confronti della cultura e della politica da cui e’ nata la legislazione anti-ebraica del passato e da cui promana il razzismo antisionista del presente, tali da rendere attualmente non vere e fattualmente infondate le espressioni critiche usate dall’imputato Gabriele C.’.

fonte aduc

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