Assegno invalidità. Corte Costituzionale: no a discriminazioni tra italiani e stranieri regolari

La normativa che stabilisce che l’assegno di invalidita’ va concesso esclusivamente allo straniero che ha il “requisito della titolarita’ della carta di soggiorno e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da almeno cinque anni, pone una discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al cittadino”. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (Presidente Francesco Amirante) con sentenza 187/2010 che ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarita’ della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidita’ di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)”.
A parere della Corte rimettente, infatti, la disposizione censurata, nel subordinare il diritto alle prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi, fra i quali deve certamente annoverarsi l’assegno di invalidita’ previsto dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971, alla titolarita’ della carta di soggiorno, e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, introdurrebbe un ulteriore requisito atto a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l’interpretazione che di essi e’ stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Da qui la violazione dell’art.
117, primo comma, della Costituzione, alla stregua dei princi’pi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 348 e n.
349 del 2007.

fonte aduc

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