Limitazioni assistenza sociale immigrati. Corte Costituzionale boccia legge Bolzano

sanitaLa Consulta, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della legge n.12 del 2011 sull’Integrazione degli stranieri con cui la Provincia autonoma di Bolzano prevedeva che gli extracomunitari potessero accedere alle prestazioni di assistenza sociale solo se residenti in modo stabile nel territorio regionale o provinciale da almeno cinque anni. La legge, che il governo aveva impugnato, e’ stata censurata dalla Consulta perche’ viola l’articolo 3 della Costituzione in quanto produce “una disparita’ di trattamento”.
“In tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, questa Corte – si legge nelle motivazioni – ha gia’ avuto modo di affermare che mentre la residenza (o, come nella specie, la “dimora stabile”) costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” non altrettanto puo’ dirsi quanto alla residenza (o “dimora stabile”) protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilita’ delle provvidenze in questione”.
“Infatti – si legge ancora – non e’ evidentemente possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nella Provincia da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu’ anni”. La Consulta ha poi giudicato incostituzionale, per violazione degli articoli 3 (principio di ragionevolezza e uguaglianza) e 34 (diritto allo studio) anche quella parte della legge che, per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, prevede un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale ai fini dell’accesso, rispettivamente, alle “agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano”, e alle “prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario”.

fonte: aduc

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