Bonus acqua potabile al via

Bonus acqua potabile 2021, al via il credito d’imposta del 50 per cento previsto dalla Legge di Bilancio.
A fissare le regole utili per capire come funziona la nuova agevolazione è l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 16 giugno 2021.
Il bonus è riconosciuto a persone fisiche, titolari di partita IVA e enti non commerciali: per i primi, il credito d’imposta spettante è pari ad un massimo di 1.000 euro, somma che sale a 5.000 euro per gli esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Come funziona, quali sono le spese ammesse e quali gli step per avere accesso all’agevolazione? Facciamo il punto di seguito, con le istruzioni e il modulo di domanda dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona
Il bonus acqua potabile è riconosciuto per le spese relative all’acquisto e all’istallazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, al fine di migliorare la qualità delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’obiettivo dell’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è razionalizzare l’uso dell’acqua, riducendo il consumo di plastica.
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 16 giugno 2021 spiega come funziona il bonus acqua potabile e definisce le regole operative per beneficiare dell’agevolazione, che consiste in un credito d’imposta del 50 per cento, entro il limite annuo di 5 milioni di euro complessivi.
Possono richiedere il bonus i soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo e, nello specifico:
– le persone fisiche;
– i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come fare domanda: istruzioni e scadenza
Bisognerà presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate per accedere al credito d’imposta.
La finestra temporale per l’invio della comunicazione relativa alle spese sostenute è fissata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modulo di domanda e le relative istruzioni, fermo restando che bisognerà attendere il prossimo anno per l’apertura del canale telematico di richiesta.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, dal contribuente oppure tramite intermediario, utilizzando i canali che saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Entro il termine di 5 giorni verrà rilasciata una ricevuta di presa in carico o scarto e sempre dal 1° al 28 febbraio sarà possibile:
inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione.

Come pagare? Regole e meccanismo di salvaguardia per le spese già sostenute
Per i beneficiari diversi dalle imprese in contabilità ordinaria, l’accesso al bonus acqua potabile è subordinato al versamento bancario, postale, o con altri sistemi di pagamento tracciabile.
L’importo delle spese sostenute dovrà essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, e sarà necessario che vi sia indicato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate “salva” tuttavia i comportamenti difformi posti in essere prima del 16 giugno in merito ai mezzi di pagamento adottati. Sarà inoltre possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per quanto riguarda l’imputazione delle spese, bisognerà far riferimento:
per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

Credito d’imposta da riparametrare se le richieste eccedono il limite complessivo di spesa
Passata la scadenza per l’invio delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate effettuerà il calcolo del credito d’imposta effettivamente spettante ai contribuenti, tenuto conto del limite di 5 milioni di euro annui di risorse disponibili.
In sostanza, il bonus per l’acqua potabile potrebbe risultare inferiore al 50 per cento se le richieste d’accesso dovessero superare il plafond disponibile.
Come indicato nel provvedimento del 16 giugno 2021, ai fini del rispetto del limite di spesa l’importo massimo del credito d’imposta fruibile è pari alla somma indicata nella comunicazione presentata, moltiplicata per la percentuale che verrà resa nota dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
La percentuale verrà calcolata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni presentate.
In ogni caso, l’importo complessivo del bonus spettante per ciascun contribuente non può superare il limite di 1.000 euro per le persone fisiche, per ciascuna unità immobiliare, e di 5.000 euro per gli immobili adibiti ad attività commerciale o istituzionale.
Credito d’imposta in dichiarazione dei redditi o in compensazione

Per quel che riguarda le modalità di utilizzo del credito d’imposta:
– le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, potranno indicare l’ammontare riconosciuto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, oppure in compensazione;
– l’utilizzo in compensazione è invece l’unica via prevista per i titolari di partita IVA.

Ai fini della compensazione in F24, il relativo codice tributo e le istruzioni di compilazione saranno fornite con successiva risoluzione.

Qui la specifica pagina dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.it/portale/web/guest/bonus-acqua-potabile/come-richiedere-il-bonus-cittadini

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