Cassazione: è un diritto cantare sul balcone, vicini si adeguino

La Cassazione sancisce il ‘diritto di canto’ in condominio e mette in guardia i condomini intolleranti del gorgheggio dicendo loro che tentare di “zittire” una persona “mentre da’ libero sfogo al canto sul balcone della propria finestra equivale a tenere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come ‘singola’ pure nella carta costituzionale”. Ad indurre piazza Cavour a scendere in campo addirittura a difesa del canto dei condomini, il caso di un 58enne fiorentino, Nicola D., che chiedeva la condanna per ingiuria della vicina di casa, Angelica C. perche’, di fronte alla sua richiesta di “farla finita” di cantare sul balcone, lei aveva reagito “con parole offensive” dicendogli sostanzialmente di farsi gli affari suoi.
In base alla ricostruzione fatta dalla Quinta sezione penale (sentenza 20750) non e’ dato sapere quali fossero i gorgheggi, tantomeno le canzoni intonate dalla 42enne Angelica che, comunque, era abituata affacciarsi alla finestra e’ li’ dare libero sfogo ad un canto melodioso. Poi la lite con il vicino Nicola che, il 5 maggio di otto anni fa, interrompendo il canto di Angelica, le aveva detto a chiare lettere di ‘farla finita’. Lei a sua volta aveva reagito “con parole offensive” ed era stata denunciata per ingiuria. Il giudice di pace di Firenze, nel gennaio 2005 – decisione sostanzialmente condivisa anche dal Tribunale del capoluogo toscano nel giugno 2008 – aveva assolto l’ugola d’oro’ dall’accusa di ingiuria ritenendo anzi che avesse reagito “a fatto ingiusto”.
Nicola D. si e’ costituito parte civile sino in Cassazione, sostenendo “l’uso illegittimo della causa di non punibilita’ della provocazione” visto che non aveva fatto altro che dire alla vicina di non disturbare con il suo canto. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicola e ha evidenziato che “il principio e’ stato applicato in modo corretto dal giudice del merito, non dubitandosi che ‘zittire’ una persona mentre da’ libero sfogo al canto sul balcone della propria finestra e senza che risultino comportamenti molesti, equivale a tenere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella sua manifestazione esteriore anche come singola” pure dalla Costituzione.
Quanto alla frase utilizzata dal vicino per tacitare il canto di Angelica (“falla finita”), la Cassazione censura “il carattere ultimativo e non urbano della forma della richiesta”. Nicola, oltre a non avere ottenuto lo scopo di impedire il canto della condomina, dovra’ anche sborsare 300 euro alla cassa delle ammende per avere fatto perdere tempo alla giustizia.

fonte aduc

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