La Legge 9 luglio 1990 n. 185 rappresenta una delle norme più avanzate al mondo in materia di controllo sul commercio di armi. Nasce in un contesto segnato dalla Guerra Fredda e da scandali legati alla vendita incontrollata di armamenti, con l’obiettivo di riportare trasparenza e coerenza con l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa.

La legge stabilisce regole chiare:

  • Trasparenza: il Governo è obbligato a presentare ogni anno al Parlamento una relazione dettagliata su tutte le esportazioni e importazioni di armamenti.

  • Divieti assoluti: è vietata la vendita di armi a Paesi:

    • coinvolti in conflitti armati, in violazione dell’articolo 51 della Carta ONU;

    • responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;

    • che sostengano il terrorismo o minaccino la pace internazionale.

  • Controllo sul credito: anche banche e istituti di credito sono tenuti a rispettare vincoli precisi, evitando di finanziare operazioni non autorizzate.

Non solo commercio, quindi, ma una vera e propria clausola etica che lega la politica industriale e finanziaria agli obiettivi di pace e di tutela dei diritti umani.

Le modifiche e gli indebolimenti

Con gli anni, la legge ha subito modifiche, soprattutto per armonizzarsi con direttive UE e pratiche NATO. Alcuni osservatori e associazioni pacifiste denunciano che le revisioni hanno reso più “flessibile” un impianto normativo originariamente molto restrittivo. Nonostante ciò, rimane uno strumento importante, almeno sul piano formale, per chiedere conto delle scelte del governo in materia di armi.

E Israele?

Dal gennaio 2009 Israele ha dichiarato un blocco navale su Gaza nell’ambito dell’operazione Piombo Fuso. Da allora, numerosi organismi internazionali – tra cui ONU, ONG e giuristi – hanno sollevato dubbi sulla legalità e proporzionalità delle operazioni militari israeliane, denunciando possibili crimini di guerra e, negli ultimi mesi, accuse di genocidio.

Alla luce della Legge 185/1990, sorgono quindi domande inevitabili:

  • Se un Paese è accusato da organismi internazionali di violazioni gravi dei diritti umani, l’Italia può continuare a esportare armamenti verso di esso?

  • Le forniture militari e le collaborazioni industriali con Israele sono compatibili con i divieti previsti dalla legge?

  • Il Parlamento italiano sta esercitando fino in fondo il suo ruolo di controllo sulle esportazioni verso Tel Aviv?

Conclusioni: La 185/1990 non è solo una legge tecnica, ma un presidio democratico che impone coerenza tra politica estera e principi costituzionali. Applicarla con rigore significherebbe chiedere conto delle relazioni con Israele alla luce delle accuse di violazioni umanitarie, senza rifugiarsi nella retorica delle “alleanze strategiche”.

In un momento storico segnato da conflitti e polarizzazioni, questa legge può e deve tornare a essere un punto di riferimento: non un ostacolo, ma uno strumento per difendere i diritti umani e la pace.

Di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.