CODANCONS: BUONI FRUTTIFERI POSTALI, IN ASSENZA DI INDICAZIONI TESTUALI I BUONI NON SI PRESCRIVONO

Cremona: Non può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un’inammissibile inversione dell’onere della prova, gravando invece su Poste l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. E’ questa parte della motivazione con cui il Tribunale di Grosseto ha accolto la domanda presentata da alcuni risparmiatori che chiedevano la restituzione degli importi a scadenza di alcuni bfp sottoscritti con Poste Italiane. Un ennesima vittoria per i consumatori.

Codacons: “I Tribunali di tutta Italia continuano a fare giustizia in materia; le difese di Poste sono francamente inaccettabili e del tutto fuorvianti. Consultate il nostro Sportello S.O.S. Banche & Finanza per ricevere assistenza legale. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

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